Articolo 21- Disciplina dell’attività di pesca professionale
1. Nell’area marina protetta è vietata la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con la lampara.
2. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca professionale.
3. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell’Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta nonché alle imprese e alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell’area marina protetta, i richiedenti devono risultare:
a. titolari dell’unità navale utilizzata;
b. titolari di licenza di pesca in corso di validità;
c. iscritti nel comparto marittimo di Crotone.
5. Nelle zone B e C la piccola pesca artigianale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
a) una rete da posta fissa, di lunghezza massima complessiva pari a 1000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 20 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa non prima di 2 ore dal tramonto e salpata non meno di 2 ore dopo l’alba successiva e comunque non oltre le ore 08.00, a una distanza non inferiore a 150 m dalla costa, dai segnalamenti marittimi o dall’imboccatura di porti e di approdi turistici;
b) alangari, aventi un numero massimo complessivo a bordo di 850 ami, a una distanza non inferiore a 150 metri dalla costa, dai segnalamenti marittimi o dall’imboccatura di porti e di approdi turistici;
c) nasse, fino a un numero massimo di 8 per unità navale.
6.E’ fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all’Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all’interno dell’area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall’Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di pesca professionale deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
9. I corrispettivi per l’autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell’area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 29.
10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell’area marina protetta, l’Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.
Elenco delle Ditte che effettuano il servizio di Pesca Professionale
- Cooperativa Hera Lacinia
Via Leonardo Vinci, 1
88900 Crotone
tel. 0962.928056
e-mail: coop_heralacinia@libero.it - Società Cooperativa Poseidon
Via Porto snc – frazione Le Castella
88841 Isola Capo Rizzuto (Kr) Tel. 0962.795470
e-mail: pescatoriposeidon@libero.it - Cooperativa L’Orizzonte
Via Ucraina, 17
88900 Crotone
cell 338.7234729 - “Punta Neto” Società Cooperativa
Via Discesa Marina, 24
88900 Crotone
tel. 0962.928056 – fax 0962.22480
e-mail: coop-puntaneto@libero.it - Soc. Cooperativa Itaca Pesca
via Pizzicarola, 7 – fraz. Le Castella – 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR)
e-mail: itacapesca@libero.it
Pagina aggiornata il 14/11/2023